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Decreto
Presidente Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28; Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982 sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica; emana il seguente decreto: Capo I. Art. 1. Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi
di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a
realizzare i fini istituzionali delle Universitā. a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi
post-secondari per l'esercizio di uffici e professioni, per i quali non sia
necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione
culturale e professionale nell'ambito universitario; Art. 2. - 15 Capo IV Art. 16. Le Universitā, per le finalitā indicate nel precedente art. 1,lettera c), possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi. Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario. Il corso č attivato con decreto del rettore, su conforme parere o su proposta delle facoltā interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il decreto del rettore determina i requisiti di ammissione, le modalitā di svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che giā operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali, l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e ogni altra utile prescrizione. Art. 17. Le facoltā interessate, nell'ambito dei compiti di programmazione didattica di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, designano i professori ed i ricercatori addetti al corso. Al coordinamento delle attivitā didattiche e pratiche provvede il consiglio di corso, composto da tutti i docenti interessati al corso stesso. Il consiglio elegge il direttore tenuto conto del disposto di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. A conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le attivitā e adempiuto agli obblighi previsti, č rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica. L'attivitā svolta dai professori e dai ricercatori nei corsi di perfezionamento costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito e comunque nel limite massimo di un terzo dell'impegno orario previsto rispettivamente negli articoli 10 e 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Capo V Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge e di regolamento relative alle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento che siano in contrasto con il presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria. |